Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 5, recanti norme per la razionalizzazione ed il riordino delle disposizioni in materia di tutela dei rischi da lavoro e per l'emanazione del testo unico delle disposizioni per la tutela sociale dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati preliminarmente dal Governo, sentiti i sindacati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentativi, e sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonché alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione di pareri da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali si intendono favorevoli e senza osservazioni.
      3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene al principio di sostanziale invarianza della spesa complessiva per la tutela dei rischi professionali.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista dal comma 1 è abrogato il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
      5. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo, nel rispetto dell'autonomia gestionale e regolamentare dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), attuata con l'essenziale concorso delle parti sociali,

 

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si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) generalizzazione della tutela per tutti i lavoratori esposti a rischi professionali, a prescindere da valutazioni riguardanti la specificità di detti rischi, da valorizzare ai soli fini tariffari e per lo sviluppo di interventi di prevenzione mirata;

          b) estensione della tutela, in particolare, a tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ad ordinamento civile o militare, con possibilità per detti dipendenti di utilizzare, in luogo della gestione ordinaria, la forma della gestione per conto dello Stato;

          c) possibilità di prevedere per i lavoratori autonomi e le categorie ad essi assimilabili forme di flessibilità della tutela, nell'ambito di gestioni separate da quella generale, e nel rispetto di livelli essenziali definiti in coerenza con i livelli di protezione attualmente garantiti;

          d) revisione degli istituti giuridici correlati alla valutazione del grado di invalidità permanente, al fine di garantire coerenza con il sistema di valutazione dei danni biologico e patrimoniale, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

          e) utilizzazione delle valutazioni assicurative di cui alle lettere a), b), c) e d), quale parametro di riferimento per tutti gli interventi sociali che sono posti in relazione ad un determinato grado di invalidità del lavoratore;

          f) valorizzazione delle funzioni dell'INAIL nella valutazione delle potenzialità professionali dell'invalido, nell'ambito di un sistema di avviamento al lavoro che riconosca la specificità degli invalidi del lavoro rispetto alle altre categorie di invalidi;

          g) revisione del procedimento di valutazione del danno biologico al fine di superare i limiti dell'attuale valutazione provvisoria, allo scopo di garantire piena continuità di tutela al lavoratore infortunato

 

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nella fase, maggiormente critica, immediatamente successiva al primo consolidamento di postumi invalidanti;

          h) revisione dell'istituto della rendita di passaggio per renderla meglio aderente a finalità effettivamente prevenzionali ed estenderne l'applicazione a tecnopatie di origine allergica per le quali sia attestata con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'essenzialità dell'abbandono della lavorazione;

          i) conferma del diritto dell'infortunato a tutte le cure necessarie e utili per il recupero dello stato di salute compromesso dall'evento lesivo, nonché per il ripristino della capacità di lavoro, con affidamento della responsabilità gestionale all'INAIL, che provvede a fornire dette cure per il tramite delle istituzioni sanitarie pubbliche e di soggetti privati, con l'obiettivo di garantire tempestività e qualità di servizio;

          l) revisione, nell'ambito del diritto alle cure di cui alla lettera i), di tutti gli interventi di rieducazione funzionale e di riabilitazione utili per il recupero previsto dalla medesima lettera, anche attraverso concrete iniziative dell'INAIL volte a promuovere ed a finanziare la realizzazione di appositi centri di assistenza protesica e riabilitativa;

          m) previsione del diritto degli invalidi affetti da patologie terminali, individuate in apposita tabella, ad una adeguata terapia del dolore, con il supporto di una specifica prestazione economica da corrispondere per un massimo di sei mesi;

          n) revisione, in coerenza con l'attuazione della lettera i), del sistema di contribuzione dell'INAIL al finanziamento del sistema sanitario pubblico;

          o) eliminazione del divieto di cumulo, sotto qualsiasi forma, fra prestazioni in rendita e prestazioni pensionistiche previdenziali;

          p) revisione del sistema di adeguamento periodico delle rendite, con riduzione

 

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della percentuale per l'operatività dell'adeguamento alla dinamica retributiva ed automaticità dell'adeguamento ISTAT annuale;

          q) revisione dell'istituto dell'assegno per assistenza personale continuativa, in modo da renderlo più funzionale rispetto agli obiettivi di un sostegno finalizzato al reinserimento sociale, e anche professionale, dei lavoratori interessati;

          r) possibilità di incentivare, per un'effettiva presa in carico del lavoratore infortunato, forme di assistenza in ricovero e domiciliare che, con il contributo di associazioni di categoria e di organizzazioni di volontariato, migliorino la qualità dell'assistenza per i soggetti interessati, concorrendo altresì a ridimensionare i costi di esercizio della tutela sociale;

          s) regolamentazione dei rapporti dell'INAIL con gli enti e le autorità locali, per garantire piena continuità e massima tempestività agli interventi di tipo assistenziale in favore dei superstiti di caduti sul lavoro;

          t) possibilità per l'INAIL di destinare, previa delibera del consiglio di amministrazione ed approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, specifici stanziamenti del proprio bilancio al finanziamento di forme di assistenza mirata per gli orfani di infortunati e tecnopatici, volte essenzialmente a potenziarne la professionalità di base e quella specifica;

          u) previsione di un monitoraggio del sistema di indennizzo dei danni permanenti per verificare l'opportunità di ridurre il grado minimo per la liquidazione in rendita in considerazione, fra l'altro, di una maggiore restrittività delle tabelle introdotte dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, eventualmente accertate dal predetto monitoraggio;

          v) previsione di meccanismi di monitoraggio delle condizioni dei lavoratori infortunati all'atto del rientro sul posto di lavoro al fine di definire politiche di intervento sociale volte ad agevolare detto

 

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rientro sul piano dei rapporti professionali e personali;

          z) valorizzazione delle sperimentazioni in atto presso l'INAIL di forme di intervento di formazione ed aggiornamento professionale di infortunati ed invalidi, per agevolarne il rientro nel posto di lavoro e nel circuito produttivo;

          aa) revisione, anche nell'ottica di valorizzazione di cui alla lettera z), dell'istituto della liquidazione in capitale per garantirne una migliore funzionalità;

          bb) valorizzazione delle riserve assicurative quale strumento di garanzia delle prestazioni nel tempo e, per la quota di rendimento al netto di detta garanzia, quale strumento per migliorare la qualità delle prestazioni di presa in carico del lavoratore assicurato;

          cc) riconduzione della tutela sociale per gli infortuni sul lavoro dei soggetti operanti nelle organizzazioni di volontariato nell'ambito del sistema generale di assicurazione infortuni, con gestione separata, superando l'attuale sistema di obbligatorietà della tutela in regime privatistico;

          dd) previsione della possibilità di affidare in service all'INAIL la gestione di forme integrative di tutela per gli infortuni sul lavoro promosse e organizzate da aziende, associazioni di categoria, parti sociali e altri soggetti che vi abbiano interesse;

          ee) previsione del compito istituzionale per l'INAIL di valorizzare, nell'erogazione di prestazioni in natura a carattere curativo e assistenziale, l'apporto del volontariato, anche al fine di ridimensionare progressivamente i relativi costi di gestione organizzativa;

          ff) previsione del compito istituzionale per l'INAIL di valorizzare, nella fornitura di servizi alle aziende, il contributo delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e di ogni altra figura di operatori privati al servizio di dette aziende;

 

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          gg) previsione del compito istituzionale per l'INAIL di agevolare la messa in rete delle informazioni sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, acquisite o prodotte dai servizi sanitari pubblici nonché dalla rete dei medici di medicina generale, evitando in ogni caso duplicità di passaggi nel percorso informativo che lo priverebbero della essenziale tempestività e fluidità;

          hh) previsione, in coerenza con la lettera gg), dell'obbligo per l'INAIL di gestire le informazioni di cui alla medesima lettera per renderle disponibili a tutti gli operatori pubblici e privati interessati, con piena integrazione di detto sistema informativo con quello delle altre amministrazioni pubbliche.